12 dicembre 2023
12 dicembre 2023
27 settembre 2021
Si comunica che da oggi sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di contributi per la rimozione e lo smaltimento o il solo smaltimento dell'amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale.
Le domande potranno essere presentate tramite l'applicativo FEGC dalle ore 08.00 di lunedì 27 settembre fino alle ore 16.00 di lunedì 11 ottobre 2021
Possono beneficiare del contributo:
1) il proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;
2) il locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento;
3) i condomini costituiti per la maggioranza (calcolata in base ai millesimi di proprietà) da unità abitative ad uso residenziale;
Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili per un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l'importo massimo che può essere concesso è dato dal prodotto di 1.500 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
Per avere maggiori informazioni sulla corretta modalità di presentazione della domanda di contributo è disponibile la pagina http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA41/.
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02 APRILE 2021
BANDO ISI-INAIL 2020
Il BANDO ISI-INAIL 2020 valevole per l'anno 2020, è un Contributo a Fondo Perduto che viene messo a disposizione ogni anno dall'INAIL per incentivare le imprese a realizzare progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra i destinatari del Bando INAIL ci sono anche le imprese che intendono eseguire la Bonifica dell'Amianto nei propri stabilimenti. La sua finalità è infatti quella di incentivare la rimozione di materiali contenenti Amianto dai luoghi di lavoro.
Il bando si riferisce alla procedura di gara che si svolgerà nel 2020 e prevede un contributo a Fondo Perduto pari al 65% con il limite massimo erogabile di 130.000 euro e un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000 euro.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica sul sito WWW.INAIL.IT-ACCEDI AI SERVIZI ON LINE dove le imprese hanno a disposizione una procedura informatica per consentire loro di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli AVVISI REGIONALI .
Le scadenze per la presentazione della domanda sono le seguenti:
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Il click day è il giorno stabilito dall'INAIL e reso noto il 20 Luglio 2021, in cui tramite l'invio del codice identificativo sul portale INAIL saranno formulate le graduatorie degli aventi diritto al contributo previsto dal Bando Amianto. Essendo i soldi a disposizione limitati (per l'amianto l'importo a disposizione varia a seconda della Regione di appartenenza del richiedente) essi saranno assegnati a disponibilità, in ordine di ricevimento del Codice Identificativo precedentemente assegnato.
Solo le domande che verranno ammesse in tale graduatoria, potranno accedere alla fase successiva di compilazione e trasmissione della documentazione cartacea entro 30 giorni dalla data della formale comunicazione. Una volta verificata la documentazione e ricevuto via PEC l'esito positivo è previsto un tempo massimo di 365 giorni per eseguire, saldare e rendicontare i lavori eseguiti dalla data di ricezione della comunicazione con eventuale proroga su richiesta motivata dell'impresa/ente per un periodo non superiore ai sei mesi.
02 marzo 2021
MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE: SCADENZA 16 GIUGNO 2021
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2021, Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 16 giugno di quest'anno.
- Le principali modifiche sono di seguito elencate:
- I soggetti obbligati alla presentazione del Mud:
- Le modalità per l'invio delle comunicazioni: le comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi e Veicoli fuori uso vanno inviate esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per richiedere ulteriori informazioni o un preventivo di spesa potete contattarci alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
16 marzo 2022
MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE: SCADENZA 21 MAGGIO 2022
Con supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022, è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 contenente il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2022 (dati 2021).
Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 21 maggio 2022.
Il Decreto sostituisce integralmente quello in vigore fino all’anno scorso, rimanendo sostanzialmente immutato nei contenuti, nelle modalità di trasmissione e nelle schede da compilare per la trasmissione del MUD.
Il modello è stato comunque rivisto come si legge dal DPCM, “così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categoria di operatori , in attuazione della più Recente normativa europea”
- I soggetti obbligati alla scadenza del 21 maggio 2022 sono:
- Le modalità per l'invio delle comunicazioni: le comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi e Veicoli fuori uso vanno inviate esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per richiedere ulteriori informazioni o un preventivo di spesa potete contattarci alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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08 marzo 2024
MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE: SCADENZA 30 GIUGNO 2024
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n..52 del 02 marzo 2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 recante la proroga per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Rispetto al MUD del 2023 le comunicazioni riservate alle imprese e relative ai rifiuti speciali sono sostanzialmente invariate. Sono state apportate modifiche puntuali nelle sezioni dedicate ai Comuni e gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
- I soggetti obbligati alla scadenza del 30 giugno 2024 sono:
- Le modalità per l'invio delle comunicazioni: le comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi e Veicoli fuori uso vanno inviate esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per richiedere ulteriori informazioni o un preventivo di spesa potete contattarci alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
11 febbraio 2021
Si comunica che nel portale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sono finanziabili gli interventi relativi alla rimozione ed allo smaltimento o al solo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, situati sul territorio regionale, da realizzare successivamente alla presentazione della richiesta, (si specifica che la domanda di contributo viene concessa anche alle imprese che non sono proprietarie dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento).
La domanda di contributo va presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile dal 1° al 01 marzo 2021 utilizzando esclusivamente il modello allegato al regolamento.
Il contributo viene concesso a seconda della tipologia di azienda:
a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro
b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro
c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro
Per avere maggiori informazioni sulla corretta modalità di presentazione della domanda di contributo è disponibile la pagina http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA47/
04 gennaio 2021
Si comunica che nel portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è possibile come ogni anno presentare la domanda per l'erogazione dei contributi per la rimozione o il solo smaltimento dell'amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale.
Le domande di contributo dovranno essere caricate tramite l'applicativo informatico FEGC a partire dal 1 febbraio 2021 al 01 marzo 2021.
Possono beneficiare del contributo:
1) il proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;
2) il locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento;
3) i condomini costituiti per la maggioranza (calcolata in base ai millesimi di proprietà) da unità abitative ad uso residenziale;
Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili per un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l'importo massimo che può essere concesso è dato dal prodotto di 1.500 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
Per avere maggiori informazioni sulla corretta modalità di presentazione della domanda di contributo è disponibile la pagina http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA41/.
22 DICEMBRE 2020
07 DICEMBRE 2020
EDIFICI PUBBLICI: BANDO PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 19 novembre 2020 è stato pubblicato il Bando per l'accesso ai finanziamenti del Ministero dell'Ambiente per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica, mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento amianto su edifici e strutture pubbliche .
I finanziamenti del Bando sono pertanto destinati alle amministrazioni pubbliche:
- ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LE ISTITUZIONI EDUCATIVE;
- LE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO;
-LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, LE COMUNITA' MONTANE E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI;
-LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE;
-GI ISTITUTI AUTONOMI, CASE POPOLARI, LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E LE LORO ASSOCIAZIONI;
-TUTTI GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI E E LOCALI, LE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE E GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
Il finanziamento è pari a 15000 euro per singola pubblica amministrazione anche con riferimento a più interventi fino al massimo di cinque interventi. La graduatoria finale degli interventi ammessi al finanziamento è basata sui seguenti criteri di priorità:
1) interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
2)interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o tutela ambientale di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
3)interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo;
4)interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un Sito di Interesse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.
Le pubbliche amministrazioni possono presentare domanda tramite l'applicativo www.amiantopa.minambiente.it disponibile presso il sito del Ministero dell'Ambiente.
07 ottobre 2020
INAIL: NUOVA INFORMATIVA SULLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE
Con il divieto, normato dalla Legge n. 257 del 27 marzo 1992 dell'impiego dell'amianto, le FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV) sono diventate uno dei 'materiali sostitutivi' maggiormente utilizzati dall'industria per le sue particolari proprietà tecniche come la loro stabilità chimico-fisica, la non infiammabilità e la resistenza alle condizioni ambientali e ai microorganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.
Proprio questa grande diffusione delle FAV e la necessità di fornire delle utili informazioni sull'esposizione nel mondo del lavoro e i possibili effetti sulla salute dell'uomo ha spinto l'INAIL a pubblicare sul proprio sito una factsheet dal titolo 'FIBRE ARTIFICIALI VETROSE' elaborata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ambientale (Dimelia) dell'INAIL.
Per informazioni e approfondimenti vi rimandiamo al link https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fibre-artificiali-vetrose.pdf
16 luglio 2020
CREDITI DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, ACQUISTO DI DISPOSITIVI E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 259854/2020 sono stati resi operativi i CRITERI DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 cosiddetto "Decreto Rilancio".
Il 10 Luglio 2020 L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare n°20 con una serie di chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti di imposta. Per quanto riguarda il Credito di Imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale si specifica che viene riconosciuto a favore di soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti di Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a fronte delle spese sostenute per LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRI DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI.
L'ammontare del credito di imposta in parola corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare l'importo di 60.000 euro.
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta sono suddivise in due categorie:
- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzione o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività
- quelle sostenute per l'acquisto di :
a) dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
b) prodotti detergenti e disinfettanti
c) dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea incluse le eventuali spese di installazione
d) dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
L'agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, che l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche da dipendenti o collaboratori interni all'azienda nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come dimostrato da documentazione interna. In questo caso l'ammontare della spesa può essere dimostrata per esempio moltiplicando il costo orario del lavoro del dipendente impegnato nell'attività per le ore effettivamente impegnate nella stessa documentati da fogli di lavoro interni all'azienda. A questo possono essere aggiunte anche le spese dei disinfettanti impiegati.
Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili nelle seguenti modalità:
- in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997 n. 241 (Modello F24)
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa;
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione potrà essere inviata dal 20 luglio al 07 settembre 2020 e deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello direttamente dal beneficiario o da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322 mediante:
- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche
- servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Il modello e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
15 luglio 2020
DDL CONVERSIONE DEL "DECRETO RILANCIO" (DL 34/2020): RITORNO AI QUANTITATIVI ORIGINARI
Il 09 luglio 2020 è stato approvato alla Camera il DDL di conversione del "Decreto Rilancio" (DL 34/2020)che ora passa al Senato per la definitiva approvazione.
Tra le novità del DDl di conversione vi è la soppressione dell'art. 113-bis del DL 17 marzo 2020, n° 18 con cui erano stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti. Con l'abolizione di questo articolo pertanto si ritornerebbe alle vecchie disposizioni previste dall'articolo 183,c.1 del D.Lgs. 152/06 con il limiti quantitativi pari a 30 metri cubi di rifiuti, di cui 10 pericolosi, e il limite temporale tassativo di un anno.
08 giugno 2020
27 maggio 2020
Proroga al 30 giugno 2020 dei termini per la presentazione delle domande per i contributi rimozione e smaltimento amianto da edifici privati adibiti ad uso residenziale
Con la Legge Regionale del 1 aprile 2020 art. 1, comma 1 recante ''Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza COVID-19'' la Regione Friuli Venezia Giulia ha prorogato i termini per la presentazione delle richieste di contributi da parte dei soggetti privati per la rimozione e lo smaltimento o il solo smaltimento dell'amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.
Le domande di contributo potranno essere caricate previa registrazione utilizzando l'applicativo informatico FEGC a partire dal 22 aprile e fino alle ore 18.00 del 30 giugno 2020.
Ricordiamo che possono beneficiare del contributo:
1) | Il proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento |
2) | Il locatario, comodatario, usuffruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento |
3) | I condomini costituiti per la maggioranza (calcolata in base ai millesimi di proprietà) da unità abitative ad uso residenziale |
Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili per un massimo di 1500 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l'importo massimo che può essere concesso è dato dal prodotto di 1500 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
Per avere maggiori informazioni sulla corretta modalità di presentazione della domanda di contributo è disponibile la pagina http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA41/.
18 maggio 2020
Credito d'imposta per bonifica ambientale, risanamento dissesto idrogeologico e aree verdi
L'art. 1, commi 156-161, della Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018 per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, spetta un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.
Gli interventi devono essere finalizzati a:
- bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici;
- prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Ai sensi del comma 157, il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono:
- comunicare mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.
Il comma 161 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplini l'applicazione delle suddette disposizioni.
Le risorse disponibili sono pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
15 maggio 2020
Impresa Sicura: Bando per rimborsi mascherine e DPI
Come stabilito dall'Articolo 43 comma 1 del Decreto Legge Cura Italia 17 marzo 2020 n. 18, è stato pubblicato da Invitalia 'Impresa Sicura' il Bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute dalle Imprese per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale.
Al Bando possono partecipare tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e del settore economico e rimborserà il 100% delle spese ammissibili, fino ai limiti di 500 euro ad addetto per il quale i DPI sono previsti e un massimo per ogni impresa di 150 mila euro.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dal 17 marzo 2020 e fino alla data della presentazione della domanda, documentate con fatture e riguardano:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tutte e/o camici;
-calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
La presentazione avviene in tre fasi:
1) Presentazione della richiesta di rimborso a partire dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì a partire dall' 11 maggio fino al 18 maggio 2020 con procedura informatica resa disponibile nella pagina dedicata all'indirizzo https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus
2) Sul sito di Invitalia seguirà la pubblicazione dell'elenco in ordine cronologico di arrivo delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.
3) La domanda di rimborso dovrà essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell' 11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica attivata sul sito web dell'agenzia
Le attività di erogazione del rimborso saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione e i versamenti verranno effettuati entro il MESE DI GIUGNO 2020.
La Legge n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata in GU n.110 del 29 aprile 2020 - S.O. n. 16), ha convertito il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, confermando le proroghe già evidenziate nella precedente comunicazione (MUD, diritti annuali Albo Gestori Ambientali ecc.).
In fase di conversione è stato però introdotto anche l'art. 113-bis, che ha disposto un'importante cambiamento per le regole del deposito temporaneo presso il produttore.
Le novità sono:
- aumento delle quantità stoccabili, che vengono raddoppiate: si passa da una max di 30 mc di rifiuti non pericolosi, di cui al max 10 mc di pericolosi, ad una quantità max di 60 mc di rifiuti non pericolosi, di cui al max 20 mc di pericolosi;
- aumento del tempo massimo di deposito, che passa da un anno a 18 mesi.
Va evidenziato che il nuovo art. 113-bis fa l'importante premessa "Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi": ogni azienda quindi, dovrà fare le opportune valutazioni e gli eventuali adeguamenti in tal senso, prima di usufruire delle nuove agevolazioni offerte dalla norma.
05 maggio 2020
Sanificazione negli ambienti di lavoro e DPI: incentivi per imprese e professionisti
Il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro comporta dei costi piuttosto elevati sia per le aziende che per i liberi professionisti. Tra i provvedimenti previsti dal 'Decreto Cura Italia' (D.L. 18/20 art. 64) e ampliato dal successivo D.L. 23/2020, vi è il cosiddetto 'Bonus Sanificazione' che stabilisce la possibilità di accedere ad un credito di imposta del 50% per recuperare in parte le spese relative agli interventi di sanificazione di studi, uffici, laboratori e, in generale, luoghi di lavoro. Ogni beneficiario potrà portare in detrazione, per il periodo di imposta 2020, un credito pari al 50% su una somma totale pari a un massimo di 20 mila euro e nel limite complessivo di fondi stanziati pari a 50 milioni di euro. Con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito. Tale disposizioni dovranno quindi chiarire se il credito di imposta potrà essere fruito automaticamente o con apposita richiesta.
Gli incentivi messi in campo dal Governo per supportare piccole e medie imprese sono state ampliati con il cosiddetto 'Decreto Liquidità' di aprile che con l'art. 30 estende l'agevolazione precedentemente prevista per fronteggiare le spese di sanificazione professionale a tutte le altre spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri strumenti che garantiscono la sicurezza del personale e degli eventuali clienti /fornitori.
Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d’impresa, arte e professione sostenute per:
SANIFICAZIONE CON GENERATORE AD OZONO
Si comunica che l'articolo 4, comma 30 bis della Legge Regionale 29 Dicembre 2016 n. 25 (Legge di Stabilità 2017) autorizza l'Amministrazione a concedere contributi regionali fino a un massimo di 15.000 euro per il 50% delle spese sostenute nella rimozione e smaltimento dell'amianto ai seguenti soggetti:
1) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dalla Stato
2) le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività di impresa
3) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici che sono stati sede di imprese successivamente cessate
La domanda di contributo deve essere presentata con il modello e le modalità disponibili sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia dal primo gennaio al 15 ottobre di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di rifiuti e siti inquinati.
Sono ammessi i contributi per le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, gli interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali contenenti amianto. Il contributo, inoltre, può essere erogato a condizione che l'intervento non sia già stato oggetto di altre contribuzioni da parte dell'Amministrazione Pubblica.
L’esposizione di interi ambienti ad alte concentrazioni di ozono risulta essere un metodo molto efficace per combattere virus o batteri. Il trattamento con ozono è metodo particolarmente indicato ed economico per la disinfestazione di ampie aree poiché il gas ozono si diffonde rapidamente e uniformemente in tutto l’ambiente, anche nelle zone che non sono facilmente raggiungibili dai disinfettanti convenzionali.
Pur essendo una soluzione molto recente, la sanificazione ad Ozono si è diffusa molto rapidamente per l’ottimo standard qualitativo della pulizia e della disinfezione e per i suoi molteplici vantaggi a livello economico e di utilizzo.
Batteri, spore, virus, fungine, muffe, germi, parassiti non sono visibili a occhio nudo e insidiano normalmente gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo permettendo agli ambienti patogeni di proliferare. L’ozono ha la capacità di agire sia nell'aria che nell’acqua sterilizzando e igienizzando a fondo senza ausilio di prodotti chimici e pertanto agendo in modo assolutamente ecologico. Inoltre, essendo più pesante dell’aria, penetra facilmente nelle cavità, negli impianti di condizionamento, nei canali di areazione e in tutti gli scarichi distruggendo ogni microorganismo.
Gli ambienti vengono purificati ad ogni trattamento, ripristinando un ambiente incontaminato.
Ogni dispositivo è dotato di un timer analogico o digitale per l’impostazione della corretta durata del trattamento.
Quando il generatore è funzionante l’ambiente deve essere totalmente chiuso e isolato da persone e animali oltre che da materiale incompatibile con l’ozono rispettando rigorosamente le procedure di sicurezza.
Una volta concluso il trattamento è necessario arieggiare l’ambiente prima di soggiornarvi o attendere i tempi previsti affinchè l’ozono si trasformi in ossigeno.
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 pubblicato sulla G.U. del 17 marzo intitolato ''Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19'', ha previsto il rinvio di diverse comunicazioni in campo ambientale.
L'art. 113 ''Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti'' stabilisce che sono PROROGATI AL 30 GIUGNO 2020 i termini di:
a) | PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 25 gennaio 1994, n.70 |
b) | Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, 188, nonchè trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'art. 17 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 |
c) | presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 |
d) | VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 03 giugno 2014 n. 120 |
20 Febbraio 2020
BANDO ISI-INAIL 2019
Il BANDO ISI-INAIL 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2019 e valevole per l'anno 2020, è un Contributo a Fondo Perduto che viene messo a disposizione ogni anno dall'INAIL per incentivare le imprese a realizzare progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra i destinatari del Bando INAIL ci sono anche le imprese che intendono eseguire la Bonifica dell'Amianto nei propri stabilimenti. La sua finalità è infatti quella di incentivare la rimozione di materiali contenenti Amianto dai luoghi di lavoro.
Il bando si riferisce alla procedura di gara che si svolgerà nel 2020 e prevede un contributo a Fondo Perduto pari al 65% con il limite massimo erogabile di 130.000 euro e un finanziamento minimo ammissibile pari a 5000 euro.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica sul sito WWW.INAIL.IT-ACCEDI AI SERVIZI ON LINE dove le imprese hanno a disposizione una procedura informatica per consentire loro di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli AVVISI REGIONALI .
Le scadenze per la presentazione della domanda sono le seguenti:
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Il click day è il giorno stabilito dall'INAIL e reso noto il 05 giugno, in cui tramite l'invio del codice identificativo sul portale INAIL saranno formulate le graduatorie degli aventi diritto al contributo previsto dal Bando Amianto. Essendo i soldi a disposizione limitati (per l'amianto circa 60.000.000 di euro) essi saranno assegnati a disponibilità, in ordine di ricevimento del Codice Identificativo precedentemente assegnato.
Solo le domande che verranno ammesse in tale graduatoria, potranno accedere alla fase successiva di compilazione e trasmissione della documentazione cartacea entro 30 giorni dalla data della formale comunicazione. Una volta verificata la documentazione e ricevuto via PEC l'esito positivo è previsto un tempo massimo di 365 giorni per eseguire, saldare e rendicontare i lavori eseguiti dalla data di ricezione della comunicazione con eventuale proroga su richiesta motivata dell'impresa/ente per un periodo non superiore ai sei mesi.
22 gennaio 2020
Si comunica che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2020 ha confermato l'erogazione dei contributi ai soggetti privati indicati nel regolamento per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici situati nel territorio della regione di proprietà privata adibiti ad uso residenziale.
Le domande di contributo dovranno essere caricate tramite l'applicativo informatico FEGC a partire dal 1 febbraio 2020 fino alle ore 18.00 del 28 febbraio 2020.
Possono beneficiare del contributo:
1) il proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento
2) il locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento
3) i condomini costituiti per la maggioranza (calcolata in base ai millesimi di proprietà) da unità abitative ad uso residenziale
Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili per un massimo di 1500 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l'importo massimo che può essere concesso è dato dal prodotto di 1.500 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
Per avere maggiori informazioni sulla corretta modalità di presentazione della domanda di contributo è disponibile la pagina http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA41/.
16 gennaio 2020
Modello Unico Dichiarazione Ambientale: scadenza 30 aprile 2020
Con una nota del 09 gennaio 2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare ha comunicato sul proprio sito web che il Modello di Dichiarazione Ambientale (cd. MUD), allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2019, viene confermato e sarà utilizzato per le Dichiarazioni da presentare entro il termine del 30 aprile 2020, con riferimento all'anno 2019.
Rimangono pertanto invariati rispetto il 2019:
- la struttura del Modello Unico che si articola in 6 comunicazioni:
- le informazioni da trasmettere
- i Soggetti obbligati alla presentazione del Mud:
- le modalità per l'invio delle comunicazioni: le comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi e Veicoli fuori uso vanno inviate esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per richiedere ulteriori informazioni o un preventivo di spesa potete contattarci alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il corso di formazione, che GE.CO srl ha organizzato assieme a Studio CER, è un'occasione per dettagliare lo stato della norma e delle disposizioni tecniche in materia di gestione rifiuti ed ADR 2019, nonché per valutare i possibili scenari futuri dopo l'abrogazione del Sistri.
Verrà rilasciato attestato di frequenza che costituisce inoltre valida formazione base ai sensi del cap. 1.3 ADR 2019.
Venerdì 29 novembre 2019, ore 9.00
Per il programma completo e per iscriverti al corso,
compilalo ed invialo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
oppure contattaci allo 0434 590776
Il corso di formazione che GE.CO S.r.l. ha organizzato assieme a Rifiutiadr.it e BAI S.r.l. è un'occasione per dettagliare lo stato della norma e delle disposizioni tecniche in materia di gestione rifiuti ed ADR 2023, nonché per valutare i possibili scenari futuri in vista dell'entrata in vigore del nuovo Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Particolare attenzione verrà dedicata alle interazioni tra gestione rifiuti pericolosi ed Accordo ADR 2023 (trasporto di merci pericolose su strada), esaminando i casi di esenzione dalla nomina del Consulente ADR previsti dal recente D.M. 07/08/2023.
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini della formazione base di cui al cap. 1.3 ADR 2023.
C/O MARINA DI LEPANTO, SALA CONVEGNI- VIA CONSIGLIO D'EUROPA 38, MONFALCONE (GO)
Per il programma completo e per iscriverti al corso,
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08 ottobre 2019
Decreto FER 1: nuovi incentivi per le energie rinnovabili
Il 09 agosto 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto "FER 1" (Fonti Energie Rinnovabili), contenente le modalità e i requisiti richiesti per poter accedere agli incentivi finalizzati a sostenere la produzione delle fonti di energia rinnovabili.
Con questo Decreto, in linea con gli obiettivi europei 2020 e 2030, si cerca di dare un nuovo impulso al mercato sia incentivando la sostituzione delle coperture in amianto sia favorendo i piccoli impianti di energia da fonti rinnovabili (fino a un megawatt di energia prodotta) e, soprattutto, incentivando la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.
Dopo la pubblicazione del Decreto il Gestore dei Servizi Energetici ha messo online la guida che determina in modo schematico l'ambito di applicazione, gli impianti ammessi, le procedure, la potenza disponibile e i bandi.
Impianti
Gli impianti che possono accedere agli incentivi sono suddivisi in quattro gruppi a seconda della tipologia, della fonte di energia rinnovabile e del tipo di intervento:
Registri e procedure d'Asta
L’accesso agli incentivi prevede due modalità:
Gli impianti che rientrano in una delle modalità previste possono accedere agli incentivi dopo essere entrati in esercizio e aver presentato l'apposita domanda di accesso al GSE.
Visualizza lo schema delle modalità di accesso agli incentivi
Bandi
Sono previsti sette bandi per la partecipazione ai Registri e alle Aste con le seguenti date di apertura:
Le richieste di iscrizione possono essere inviate esclusivamente nei periodi di apertura dei bandi sopra indicati, tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito.
In allegato i Regolamenti per l’iscrizione al primo Bando secondo le modalità previste dal dm 4 luglio 2019 (Decreto FER 1), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019.
Bando iscrizione al Registro Gruppo A
Bando iscrizione all'Asta Gruppo A
Bando iscrizione al Registro Gruppo A-2
Bando iscrizione al Registro Gruppo B
Bando iscrizione all'Asta Gruppo B
Bando iscrizione al Registro Gruppo C
Bando iscrizione all'Asta Gruppo C
10 aprile 2019
Bando ISI - INAIL 2018
Si informano le cooperative associate che l’INAIL ha pubblicato il nuovo bando ISI per incentivi economici a favore di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008.
Di seguito si riporta in modo schematico i principali contenuti del nuovo bando, secondo quanto riportato dall’Avviso Pubblico per la Regione Friuli Venezia Giulia
Beneficiari
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, attive su tutto il territorio regionale.
Le tipologie dei soggetti ammessi al beneficio variano a seconda della tipologia di iniziativa.
Iniziative ammissibili
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2019.
Contributi
Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia lo stanziamento totale è pari a complessivi 6.332.733 €, di cui:
L'incentivo per le imprese è costituito da un contributo in conto capitale nella misura massima del 65% dei costi della spesa ritenuta ammissibile (50 % per la misura riservata alle imprese agricole).
Il minimali e i massimali di contributo variano a seconda della tipologia di spesa ammissibile.
Modalità di presentazione delle domande
La procedura di attribuzione dei finanziamenti è quella dello “sportello on line”, in linea di continuità con i precedenti bandi ISI INAIL.
A partire dall’11 aprile e fino al 30 maggio sarà possibile precompilare le domande on-line all’interno della piattaforma predisposta dall’INAIL.
Successivamente, a fronte del “consolidamento” della domanda e del superamento del cd. punteggio-soglia, il sistema provvederà al rilascio del codice identificativo della domanda.
La tempistica per l’effettivo inoltro delle domande sarà resa nota sul sito INAIL a partire dal 6 giugno 2019.
L’elenco in ordine cronologico di tutte domande inoltrate sarà pubblicato sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio.
Il corso di formazione, che GE.CO srl ha organizzato assieme a Studio CER e BAI srl è un'occasione per dettagliare lo stato della norma e delle disposizioni tecniche in materia di gestione rifiuti ed ADR 2019, nonché per valutare i possibili scenari futuri dopo l'abrogazione del Sistri.
Verrà rilasciato attestato di frequenza che costituisce inoltre valida formazione base ai sensi del cap. 1.3 ADR 2019.
Giovedì 18 aprile 2019
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Il corso di formazione, che GE.CO srl ha organizzato assieme a Studio CER e BAI srl è un'occasione per dettagliare lo stato della norma e delle disposizioni tecniche in materia di gestione rifiuti ed ADR 2019, nonché per valutare i possibili scenari futuri dopo l'abrogazione del Sistri.
Verrà rilasciato attestato di frequenza che costituisce inoltre valida formazione base ai sensi del cap. 1.3 ADR 2019.
Venerdì 14 giugno 2019, ore 9.00
Per il programma completo e per iscriverti al corso,
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26 febbraio 2019
Post Sistri e nuovo Registro Elettronico: una preview dopo il convegno a Verona in 5 domande
Sabato 23/02/2019 abbiamo assistito alla tavola rotonda che si è svolta nell’Ambito della Fiera Transpotec Logitec a Verona, sul tema “Dall’abolizione del Sistri ad un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti”.
Presenti diverse figure Ministeriali di spicco, tra cui il presidente dell’Albo Gestori Ambientali Eugenio Onori e Ilde Gaudiello, Dirigente del Ministero dell’Ambiente, che stanno seguendo in prima persona le fasi di dismissione del Sistri verso un nuovo sistema di tracciabilità: un'interessante finestra quindi sul futuro sistema di tracciabilità che sostituirà l’abrogato Sistri.
In sintesi i punti di maggior interesse emersi durante i vari interventi, premettendo però che per notizie certe sulla transizione dal vecchio al nuovo sistema, nonché sul funzionamento di quest'ultimo, bisognerà attendere un Regolamento (cioè un Decreto Ministeriale o Interministeriale) che dovrebbe vedere la luce in tempi relativamente brevi nei prossimi mesi.
1) ABROGAZIONE SISTRI: cosa ne sarà dei contributi versati per un servizio mai partito?
I relatori si sono mostrati molto dubbiosi su un possibile recupero delle somme o di un loro riconoscimento come credito per il nuovo sistema di tracciabilità, stante la natura tributaria del contributo Sistri già chiarita sia dalla Corte dei Conti che da diverse Sentenze relative a ricorsi di imprese che chiedevano il risarcimento di quanto versato per un servizio mai goduto.
Chi non ha versato tutti i contributi in questi anni non vedrà applicate le pesanti sanzioni previste dagli ormai abrogati artt. 260-bis e 260-ter D. Lgs 152/06: tuttavia probabilmente il Ministero vorrà procedere al recupero dei contributi dovuti e non versati, senza però applicare interessi di mora.
2) ABROGAZIONE SISTRI: come avverrà la dismissione delle Black Box e dei dispositivi USB (chiavette)?
Questo dettaglio potrà essere definito solo dal Regolamento sopraccitato: i relatori hanno auspicato che si trovi una formula che non esponga le aziende ad ulteriori esborsi o perdite di tempo per la dismissione delle black box o la restituzione delle chiavette USB. Si potrebbe seguire la falsariga della gestione dei vecchi telefoni SIP, considerati “a fine comodato” e dunque nella piena disponibilità delle imprese che potranno scegliere come disfarsene (personalmente una chiavetta USB come pessimo ricordo di tutta la vicenda Sistri consiglierei di tenerla ad imperitura memoria…). Vigendo in ogni caso l’obbligo di custodia, si consiglia di conservare i dispositivi con cura finché non vi saranno precise disposizioni ministeriali a riguardo.
3) IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO: come e quando entrerà in vigore?
Allo stato attuale il Ministero sta coinvolgendo come soggetto esperto l’Albo Gestori Ambientali, al fine di adottare delle modalità digitali di comunicazione degli adempimenti di gestione rifiuti sulla falsariga di come il Governo sta digitalizzando la gestione del trasporto delle merci.
In merito alle tempistiche, la rappresentante del Ministero ha definito che il suo gruppo di lavoro si è dato l’ “ambizioso” [cit.] obiettivo di partire il 01/01/2020.
E’ sicuramente prevista, prima di tale data, una fase sperimentale che potrebbe coinvolgere alcune aziende rappresentative: in ogni caso, se davvero si partirà il 01/01/2020, vi sarà un progressivo periodo di adeguamento al sistema, magari facendo partire per prime le aziende più grandi e le aziende “del settore” già esperte in materia (impianti di recupero/smaltimento, trasportatori ecc.).
4) IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO: funzionamento e costi?
Il “Registro elettronico” va inteso più che altro come un “sistema” e non in senso stretto una digitalizzazione dell’attuale cartaceo.
Sulla falsariga del funzionamento della fatturazione elettronica, l’obiettivo sarà quello di creare un “flusso di dati” da spedire al nuovo “Registro elettronico”, facendo salva la possibilità per tutte le aziende di continuare ad utilizzare il proprio software gestionale: sarà compito degli informatici creare le necessarie connessioni per garantire l’interoperabilità.
I rappresentanti del Ministero hanno definito un ordine di grandezza dei costi: se prima il Sistri richiedeva per la gestione annuale un importo di circa 40 milioni di €, il nuovo sistema costerà dieci volte meno (4 milioni di €).
Con tutte le incognite del caso, legate all’uscita dello specifico Regolamento, ognuno può fare una proporzione rispetto a quanto pagava con il Sistri e capire quanto potrebbe pagare con il nuovo sistema.
5) IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO: ci saranno semplificazioni per alcune categorie di imprese come avviene oggi per il sistema cartaceo?
I rappresentanti del Ministero hanno specifico che è in corso una ricognizione normativa in tal senso e che l’emanando Regolamento potrà (ma non dovrà) definire anche eventuali semplificazioni per alcune categorie di soggetti (come ad esempio quelle previste oggi dalla Legge 221/2015 per gli agricoltori e le c.d. “attività di cura della persona” quali parrucchieri, estetiste, tatuatori ecc.).
Potrà inoltre essere definita la modalità di gestione “delegata” del Registro Elettronico da parte di studi di consulenza e associazioni di categoria, come avviene oggi per i registri di carico e scarico rifiuti.
26 febbraio 2019
Approvato il nuovo modello MUD (DPCM 24/12/18): quest'anno la scadenza slitta dal 30/04 al 30/06/19
Nella Gazzetta Ufficiale del 22/02/2019 (S.O. n°8) è stato pubblicato il DPCM 24/12/2018, recante l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per il 2019 (MUD).
Ai sensi dell’art.6 c.2-bis della L. 70/94, l’avvenuta pubblicazione del Decreto di cui sopra dopo il 31/12/2018 ma entro il 01/03/2019, fa sì che il termine di presentazione della dichiarazione per il 2019 slitti dalla “consueta” data del 30 aprile al 22 giugno 2019 (120 giorni dalla pubblicazione in G.U.).
Il modello resta sostanzialmente invariato, così come le modalità di invio, che avverrà sempre in modalità telematica (anche su delega).
Vi sono alcune modifiche di dettaglio in merito a tipologia e modalità di rappresentazione di alcuni dati inerenti alla gestione dei rifiuti, che riguardano però poche categorie di soggetti quali gli impianti di trattamento, i soggetti che presentano la dichiarazione imballaggi ed i produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.
Seguiranno in futuro gli opportuni approfondimenti.
08 febbraio 2019
Il post-Sistri: arriva il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
E’ stata approvata (e nei prossimi giorni sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) la conversione in Legge del D.L. n. 135/2018, che istituisce con l’art. 6 il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, vale a dire il “sostituto” del vecchio Sistri già abrogato a far data dal 01/01/2019.
Il nuovo sistema di tracciabilità prevede l’obbligo di iscrizione per:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- i produttori di rifiuti pericolosi
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Si ricorda che “i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono le imprese e gli enti che sono produttori iniziali dei seguenti rifiuti non pericolosi e che hanno più di 10 dipendenti:
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
Si specifica che allo stato attuale la norma non fornisce alcuna definizione di “lavorazioni industriali ed artigianali”.
Tuttavia in passato (e si ritiene un riferimento tuttora attuale, in quanto le altre disposizioni normative sulla gestione rifiuti non hanno mai dato indicazione contraria in tal senso), il DPCM istitutivo del MUD forniva fino al 2010 la seguente definizione:
“Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio”
Si resta ora in attesa del Decreto del Ministero che dovrà definire “le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale,”: fino a tale data si continua dunque con il “vecchio” sistema di registri di carico/scarico e formulari di identificazione rifiuto.
07 febbraio 2019
L’Avviso pubblico Isi 2018 ha l’obiettivo:
La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e in particolare l’articolo 4, comma 7, modificando l’articolo 4, comma 30 della legge regionale 25/2016, ha previsto la possibilità di contribuire anche il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese
Segui il link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA47/
20 dicembre 2018: Terminate le operazioni di asportazione legname sul lago di Barcis
La cooperativa GE.CO soluzioni ambientali di Roveredo in Piano, associata a Confcooperative Pordenone, garantirà il servizio di pronto intervento ambientale durante il grande air show che il 5 e 6 settembre a Rivolto celebrerà i 55 anni della Pattuglia acrobatica nazionale, meglio conosciuta come Frecce tricolori.
“Sono nostri clienti da anni – racconta a nome di tutti i soci Gilberto Leoni – e quindi abbiamo volentieri accettato di sponsorizzare con il nostro impegno una manifestazione così importante che celebra una delle eccellenze d’Italia, invidiata in tutto il mondo. Nello specifico saremo presenti per effettuare interventi di messa in sicurezza nel caso di sversamenti di sostanze pericolose, fornendo mezzi, personale specializzato e prodotti per il pronto intervento ambientale”.
La cooperativa roveredana, che è attiva dal 2003, è il classico esempio di impresa friulana che è riuscita a ritagliarsi spazio in un settore altamente specializzato grazie al proprio impegno, fornendo servizi anche all’Aeronautica militare italiana di stanza ad Aviano.
“In questi anni per la base avianese – ha aggiunto Leoni – abbiamo curato le messe in sicurezza d’emergenza successive alla caduta di serbatoi ausiliari contenenti carburanti trasportati dagli F16, realizzando successivamente anche la bonifica ambientale, mentre per le Frecce tricolori recentemente abbiamo bonificato due aerei dismessi della pattuglia”.
La cooperativa in questi anni ha lavorato anche per risolvere emergenze in corsi d’acqua dove era avvenuto lo sversamento di sostanze nocive (quali Livenza, rio Buion, fiume Fiume e Meduna), oltre a fornire bonifiche di serbatoi interrati, analisi ambientali, smaltimento di amianto e fornire un innovativo servizio di videoispezioni.
“Anche nel settore della tutela ambientale – ha sottolineato Marco Bagnariol direttore di Confcooperative Pordenone – la cooperazione pordenonese sa distinguersi per professionalità e competenza. Più in generale si può affermare che il fine mutualistico favorisce la partecipazione di più soggetti, ciascuno con le proprie competenze, nella costituzione di un’unica realtà economica che si propone sul mercato offrendo professionalità diverse a condizioni più favorevoli”.
La GE.CO partecipa come sponsor al 55° anniversario Frecce Tricolori: garantiamo il pronto intervento ambientale durante l’intero evento!
Ottenimento certificazione ISO 9001:2008 (qualità) e ISO 14001: 2004 (ambientale) per i servizi di: bonifica e messa in sicurezza in ambito ambientale, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, intermediazione, raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non.
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