09 aprile 2020
Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate
Si comunica che l'articolo 4, comma 30 bis della Legge Regionale 29 Dicembre 2016 n. 25 (Legge di Stabilità 2017) autorizza l'Amministrazione a concedere contributi regionali fino a un massimo di 15.000 euro per il 50% delle spese sostenute nella rimozione e smaltimento dell'amianto ai seguenti soggetti:
1) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dalla Stato
2) le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività di impresa
3) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici che sono stati sede di imprese successivamente cessate
La domanda di contributo deve essere presentata con il modello e le modalità disponibili sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia dal primo gennaio al 15 ottobre di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di rifiuti e siti inquinati.
Sono ammessi i contributi per le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
- le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto
- le spese necessarie per l'analisi di laboratorio
- i costi per la redazione del piano di lavoro
- l'IVA
- le spese relative agli oneri sulla sicurezza nella misura massima del 30% del'importo relativo alla rimozione del materiale contenente amianto
Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, gli interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali contenenti amianto. Il contributo, inoltre, può essere erogato a condizione che l'intervento non sia già stato oggetto di altre contribuzioni da parte dell'Amministrazione Pubblica.