05 maggio 2020

Modifiche limiti deposito temporaneo rifiuti - Legge 27/2020

La Legge n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata in GU n.110 del 29 aprile 2020 - S.O. n. 16), ha convertito il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, confermando le proroghe già evidenziate nella precedente comunicazione (MUD, diritti annuali Albo Gestori Ambientali ecc.).

In fase di conversione è stato però introdotto anche l'art. 113-bis, che ha disposto un'importante cambiamento per le regole del deposito temporaneo presso il produttore.

Le novità sono:

- aumento delle quantità stoccabili, che vengono raddoppiate: si passa da una max di 30 mc di rifiuti non pericolosi, di cui al max 10 mc di pericolosi, ad una quantità max di 60 mc di rifiuti non pericolosi, di cui al max 20 mc di pericolosi;

- aumento del tempo massimo di deposito, che passa da un anno a 18 mesi.

Va evidenziato che il nuovo art. 113-bis fa l'importante premessa "Fermo restando  il  rispetto delle disposizioni in materia di  prevenzione  incendi": ogni azienda quindi, dovrà fare le opportune valutazioni e gli eventuali adeguamenti in tal senso, prima di usufruire delle nuove agevolazioni offerte dalla norma.

 

 

Questo sito web utilizza i cookies tecnici per assicurarti di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito web. + INFO